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News - 19/03/2020

Lavoro/Previdenza - Primi approfondimenti su Sospensione di adempimenti e versamenti contributivi (artt. 61-62) del Decreto Legge #CuraItalia

Il Decreto contiene le annunciate disposizioni in tema di ammortizzatori sociali, tutele previdenziali e altre previsioni sulla sicurezza rilevanti ai fini della applicazione del Protocollo condiviso

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, contiene le annunciate disposizioni in tema di ammortizzatori sociali, tutele previdenziali e altre previsioni sulla sicurezza rilevanti ai fini della applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

 

In particolare, in materia di Sospensione di adempimenti e versamenti contributivi (artt. 61-62), si riportano di seguito prime indicazioni.

 

Un primo intervento di sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria era stato previsto fino al 30 aprile nel decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, con esclusivo riguardo ai settori, su tutto il territorio nazionale, delle imprese turistico-alberghiere, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator.

Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all’art. 61, la sospensione, degli adempimenti e versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali e dei premi viene estesa, su tutto il territorio nazionale, fino al 30 aprile, a questi ulteriori settori:

  1. associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  3. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  9. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  1. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  2. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  3. soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  4. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  5. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  6. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Inoltre, l’art. 62 tenendo conto del criterio dei ricavi aziendali fino a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, aggiunge la possibilità di sospensione dei versamenti – che scadono nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 –, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio nazionale.

I versamenti sospesi vanno effettuati poi in unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione a partire dal mese di maggio.

 

Con riserva di ulteriori comunicazioni.

 

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