Con Risposta n.122/E del 24 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini IRPEF, in linea generale l’indennità sostitutiva di mensa concorre integralmente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente del percettore. Tuttavia, qualora l’indennità sia corrisposta agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive situate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione e l’erogazione sia rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, l’indennità sostitutiva è esclusa dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo di 5,29 euro. La parte eccedente la somma appena menzionata concorre integralmente alla determinazione del reddito, secondo le regole ordinarie.
Alleghiamo la risposta dell'Agenzia delle Entrate.