A seguito della pubblicazione in GU del DL n. 52/2020 che ha introdotto, tra l’altro, ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, con il messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020 l’Inps fornisce le prime indicazioni riguardo la presentazione delle domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD, oltre a fornire chiarimenti riguardo il meccanismo di anticipazione del 40% del pagamento delle Integrazioni salariali da parte dell’Istituto.
Il DL n. 34/2020 ha esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario fruibile a seguito della sospensione delle attività per cause riconducibili all’emergenza COVID-19. Con il DL n. 52/2020 il legislatore ha previsto la possibilità di fruire anticipatamente delle “ulteriori quattro settime” per periodi antecedenti al 1 settembre 2020.
I datori di lavoro che hanno quindi interamente fruito delle quattordici settimane (9+5) possono richiedere le ulteriori quattro settimane fin da subito. La durata massima dei trattamenti non può in ogni caso superare le diciotto settimane complessive.
Il DL n. 52/2020 ha introdotto poi un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti, le stesse devono difatti essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, pena la decadenza. Il suddetto termine viene stabilito al 17 Luglio 2020 se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
Come riporta poi il messaggio, le istanze relative al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020. Questa ultima scadenza pone alcuni dubbi con riferimento alla data di pubblicazione del DL n. 52/2020 e quella comunicata con il DL n. 34/2020 ovvero il 31 maggio 2020, infatti, attendiamo ulteriori chiarimenti da parte dell’Istituto circa tale termine.
In merito alla CIGD le domande non dovranno essere presentate alle regioni ma inviate, per mezzo dei servizi resi disponibili on-line, all’Inps che ha realizzato una procedura semplificata illustrata nel messaggio al quale rinviamo per gli approfondimenti.
L’Inps fornisce infine chiarimenti in merito all’anticipazione del 40% dell’integrazione salariale per coloro che hanno optato per il pagamento diretto. L’Istituto provvede al pagamento dell’anticipo entro 15 giorni dalla data ricevimento della domanda. La nuova disciplina dell’anticipazione può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, Assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 18/2020, vale a dire dal prossimo 18 giugno 2020. Si rinvia al messaggio per le procedure da seguire per richiedere quanto previsto dalle nuove disposizioni.
Con riserva di ulteriori chiarimenti.