L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.36 del 26 giugno 2020 ha finalmente chiarito che l’ammontare del premio di risultato agevolabile, fissato nel contratto aziendale o territoriale, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione dovuta al momento della stipula, più precisamente, la data di sottoscrizione del contratto aziendale o territoriale non interferisce in alcun modo sull’importo agevolabile.
Per poter beneficiare dei vantaggi fiscali riservati ai premi di risultato Il raggiungimento dell’obiettivo incrementale deve essere incerto al momento della sottoscrizione del contratto aziendale o territoriale.