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News - 15/07/2020

Lavoro/Previdenza – Cassa Integrazione Covid-19 - Istruzioni e termini di presentazione Domande.

Con la circolare INPS n. 84 del 10 Luglio 2020 l’Istituto offre un quadro riassuntivo degli ammortizzatori sociali messi in campo dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Leggi di più.

Con la circolare INPS n. 84 del 10 Luglio 2020 l’Istituto offre un quadro riassuntivo di quelli che sono gli ammortizzatori sociali messi in campo dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e fornisce istruzioni in merito alle modalità di accesso agli stessi alla luce delle novità introdotte dal Decreto Rilancio DL 52/2020, testo con il quale è stato esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario richiedibile per una durata massima di 18 settimane (9+5+4). Non è necessario che le settimane richieste siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate.

 

Con la circolare L’Istituto chiarisce i termini entro i quali presentare le domande di accesso agli ammortizzatori, e ribadisce che le istanze devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. I suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

 

In merito alle modalità di pagamento resta inalterata la possibilità da parte dell’azienda di anticipare le prestazioni, cosi come la possibilità di richiedere il pagamento diretto. Nel caso in cui, ai sensi del DL 18/2020, si faccia richiesta di anticipo del 40% delle ore richieste per l’intero periodo, il datore di lavoro deve presentare la domanda entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione. L'INPS dispone il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

 

L’Inps con la Circolare chiarisce poi come calcolare i periodi ancora da fruire specificando che per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle giornate di CIGO/assegno ordinario fruite per 5 o per 6, a seconda della distribuzione dell’orario settimanale contrattuale prevalente nell’unità produttiva.

A titolo esemplificativo si riporta l’esempio contenuto nel testo della circolare in commento:

 

periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Settimane richieste e autorizzate: 9. Al termine del periodo autorizzato, l’azienda ha fruito di 19 giornate di integrazione salariale: 19/5 = 3,8 settimane. Residuano, pertanto, 5,2 settimane (9 settimane – 3,8 settimane). Nel caso prospettato, pertanto, l’azienda potrà richiedere 5 settimane e un giorno. Per esempio, il periodo richiesto potrà essere: dal 08/06/2020 al 13/07/2020 oppure dal 10/06/2020 al 15/07/2020.

 

Per gli ulteriori approfondimenti sul calcolo delle settimane da fruire si rinvia al p. 1.1 della circolare in esame.

 

Infine, l’Istituto riferisce circa alle risorse finanziarie e fornisce ulteriori chiarimenti riguardo le modifiche relative alle procedure di trasmissione delle domande.

 

Con riserva di ulteriori chiarimenti.

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