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News - 16/07/2020

Installazione della colonnina di ricarica elettrica a uso privato o aziendale

Aliquota IVA relativa alla fornitura e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Con risposta all’interpello n.218 del 14 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’installazione della colonnina di ricarica elettrica ad uso privato o aziendale sconta l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui le colonnine di ricarica sono fornite e installate dal contribuente unitamente all'impianto fotovoltaico, in modo da costituire un tutt'uno, il contribuente potrà beneficiare dell'aliquota IVA del 10%, prevista per gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di Bilancio 2019 con l’inserimento dell’art.16-ter nel D.L. n. 63/2013, ha introdotto una nuova detrazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica delle auto elettriche, di potenza standard, dotate di uno o più punti di ricarica e non accessibili al pubblico.
Sono agevolabili le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. In particolare, deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.

Per punto di ricarica di potenza standard si intende un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico.

Mentre, per punto di ricarica non accessibile al pubblico si deve intendere:

- un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;

- un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità;

- un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.

Ai fini IVA l’Agenzia ricorda che secondo la normativa IVA è applicabile l’aliquota ridotta del 10% ai sensi dei numeri 127-quinquies, 127-sexies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n.633/72 e in particolare:

- alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ;

- agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;

- ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies;

- alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies.

In base all'articolo 4 della legge n. 847 del 1964, sono opere di urbanizzazione primaria: le strade residenziali; gli spazi di sosta o di parcheggio; le fognature; la rete idrica; la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; la pubblica illuminazione; gli spazi di verde attrezzato.

La caratteristica peculiare delle opere di urbanizzazione è costituita dalla destinazione ad uso pubblico, a prescindere dalla localizzazione delle stesse. 

L’Agenzia rammenta che l'articolo 17-sexies) della legge n.134/2012 prevede che «le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica anche private, costituiscono opere di urbanizzazione primaria”.
Tuttavia, secondo l’Agenzia tale disposizione non consente di qualificare tutte le infrastrutture tra le opere di urbanizzazione in quanto occorre che sia soddisfatto anche il requisito del soddisfacimento dell’interesse collettivo.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni l’Agenzia conclude affermando che l’installazione della colonnina di ricarica elettrica a uso privato sconta l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Nel solo caso in cui la colonnina di ricarica sia fornita e installata unitamente all'impianto fotovoltaico, in modo da costituire un meccanismo unico,si potrà applicare l’IVA ridotta del 10% prevista per gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.

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