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News - 04/09/2020

Lavoro/Previdenza: congedo Covid-19 fruizione oraria

Leggi i dettagli

Con la circolare INPS n.99 del 3 settembre 2020 L’Istituto fornisce un quadro riepilogativo in materia di Congedo per emergenza COVID-19, congedo fruibile per un periodo massimo di 30 giorni, e detta nuove istruzioni in merito alla fruizione oraria dello stesso.

 

 

La legge n.77/2020 ha introdotto la possibilità di fruizione oraria del Congedo Straordinario per periodi compresi tra il 19 Luglio e il 31 Agosto 2020.  Le domande possono avere ad oggetto fruizioni di congedo COVID-19 in modalità oraria effettuate antecedentemente alla data di presentazione delle stesse. L’Istituto chiarisce che il congedo COVID-19 rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

 

 

Con La Circolare l’INPS specifica poi i casi di Compatibilità/incompatibilità del congedo in modalità oraria. Il congedo COVID-19 in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. La circolare richiama poi i casi di compatibilità/incompatibilità con altri congedi, permessi o prestazioni:

 

  • il congedo COVID-19 in modalità oraria è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore per lo stesso minore. Risulta invece compatibile con la fruizione di congedo parentale ad ore da parte dell’altro genitore per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. Risulta altresì compatibile, per il soggetto richiedente, fruire nello stesso giorno di congedo COVID-19 ad ore e di congedo parentale ad ore;
  • il congedo COVID-19 in modalità oraria è compatibile anche con riposi giornalieri della madre e del padre fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore;
  • il congedo COVID-19 in modalità oraria è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

Restano in vigore le condizioni di compatibilità con il bonus baby-sitting/centri estivi.

 

 

L’Istituto nella Circolare ricapitola le modalità per richiedere la fruizione oraria del Congedo COVID-19. La domanda va presentata in modalità telematica e all’interno di questa il genitore deve dichiarare il numero di giornate di congedo COVID-19 da fruire in modalità oraria, e il periodo all’interno del quale queste vengono fruite. Il periodo deve essere contenuto all’interno di un solo mese, nel caso in cui le giornate ricadessero in mesi differenti sono richieste due distinte domande.

 

La circolare in oggetto contiene poi tutte le Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati e per il relativo conguaglio. Si rimanda al testo integrale per i dettagli e per ulteriori approfondimenti.

 

In attesa di ulteriori chiarimenti

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