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News - 02/10/2020

LAVORO/PREVIDENZA: DL Agosto - Cassa Integrazione Aggiuntiva Per Covid-19 – Modalità operative per la presentazione delle domande.

Circolare Inps 115/2020 e messaggio Inps 3525/2020.

Con la Circolare n.115 del 30 settembre 2020 l’Istituto fornisce nuove indicazioni per il godimento delle 18 settimane (9+9) aggiuntive di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga con causale COVID-19. Le nuove settimane vanno fruite entro il 31 dicembre 2020 e per presentare le istanze l’Istituto ha pubblicato le modalità operative con il messaggio 3525 del 1° ottobre 2020.

 

La circolare precisa che i periodi di integrazione già richiesti e autorizzati che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono inputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsti dal decreto-legge n.104/2020. Si ricorda inoltre che a partire dal 13 luglio 2020 si terrà conto dei periodi autorizzati, e non invece all’effettiva fruizione degli stessi come avveniva per i periodi precedenti all’entrata in vigore del dl n.104/2020.

 

Per l’accesso alle 18 settimane sono necessarie due distinte domande. Per le prime 9 settimane, scomputate in alcuni casi dei periodi già precedentemente autorizzati, i datori dovranno continuare ad utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere. Nel caso in cui le aziende, avendo esaurito i trattamenti legati alla pregressa normativa legata all’emergenza COVID, avessero fatto domanda di cassa integrazione ordinaria, potranno fare richiesta di convertire tali periodi in periodi con causale “COVID-19 nazionale”. Nel caso in cui invece il datore avesse fatto ricorso all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di Solidarietà, l’azienda interessata a modificare la causale dovrà fare espressa richiesta di annullamento della precedente domanda e inoltrare una nuova domanda con causale “COVID-19 nazionale”.

 

Mentre l’accesso alle prime 9 settimane di trattamenti è consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica, il secondo ulteriore periodo di 9 settimane può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso.

 

Inoltre l’accesso alle ulteriori 9 settimane è concesso senza oneri per i datori di lavoro che abbiano riscontrato un calo di fatturato nel primo semestre 2020 pari ad almeno il 20% rispetto al primo semestre del 2019. Nel caso in cui tale riduzione non sia avvenuta verrà richiesto un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, contributo pari a:

 

  • Al 9% per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • Al 18% per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

 

I datori di lavoro che hanno avviato la loro impresa successivamente al 1° gennaio 2019 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale. La causale da utilizzare per la richiesta delle ulteriori 9 settimane è “COVID 19 con fatturato”, e il versamento dell’eventuale contributo addizionale dovuto va effettuato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione.

 

Relativamente invece ai trattamenti di cassa integrazione in deroga, la Circolare ricorda che la domanda va presentata esclusivamente all’Istituto previa definizione di un accordo sindacale, accordo sottoscrivibile anche per via telematica. Restano esclusi da tale obbligo i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

 

Riguardo alle aziende plurilocalizzate si precisa che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto una prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tutte le altre aziende, invece, dovranno trasmettere domanda come “deroga INPS”.

 

Nella circolare l’Istituto nel definire i termini di trasmissione delle domande, fa presente che il Ministero vigilante ha segnalato l’esigenza di uno slittamento dei termini per la presentazione delle stesse, termini fissati inizialmente al 30 settembre, e che vedono ora uno slittamento al 31 ottobre. Tale slittamento sarà contenuto nella legge di conversione del dl n.104/2020. Anche in relazione alla trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti, l’Istituto chiarisce che verrà seguita la stessa logica applicata per la trasmissione delle domande, ovvero un differimento dei termini dal 30 settembre al 31 ottobre.

 

La circolare contiene poi novità e chiarimenti inerenti alle Risorse Finanziarie, e ai trattamenti di sostegno al reddito per altre categorie speciali di lavoratori. Si rimanda al testo integrale per ogni approfondimento.

 

Il messaggio Inps 3525/2020 illustra le modalità operative per la presentazione delle istanze di integrazione salariale aggiuntive soffermandosi in particolare sulla domanda che riguarderà il secondo periodo ovvero le ulteriori 9 settimane con causale “COVID-19 con fatturato”.

 

Il datore di lavoro o un suo intermediario dovrà inoltrare la domanda esclusivamente in via telematica sul portale www.inps.it, avvalendosi dei servizi online accessibili per la tipologia di utente “aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “servizi per aziende e consulenti” > “cig e fondi di solidarietà”.

 

In base al trattamento di integrazione salariale da richiedere, ai fini della presentazione della domanda si dovranno osservare le seguenti modalità:

  • CIGO: da “cig e fondi” alla voce “cig ordinaria”, si acquisisce la domanda con le consuete modalità, indicando come causale la nuova “covid 19 con fatturato”;
  • CIGD: da “cig e fondi” alla voce “cig in deroga inps”, nella sezione “invio domande”, indicando la tipologia di domanda “deroga inps” oppure “deroga plurilocalizzata”, si inserisce la matricola aziendale e nella tipologia di richiesta si sceglie “proroga 9 settimane con fatturato”;
  • FONDI: da “cig e fondi” alla voce “fondi di solidarietà”, nella sezione “invio domande” si sceglie il tipo intervento “005 covid_19 assegno ordinario”, si inserisce la matricola aziendale e si entra in domanda, nella domanda stessa si deve scegliere dal menu a tendina la causale “covid_19 con fatturato”’.

 

Per gli approfondimenti si rinvia alla Circolare n. 115/2020 e al messaggio 3525/2020.

 

Con riserva di ulteriori chiarimenti.

 

All.ti

 

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