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News - 24/08/2022

Decreto Aiuti bis: novità in materia di welfare aziendale

Per il 2022 è innalzata a 600 euro la soglia di esenzione per i fringe benefit ed è ampliato il paniere di benefit, includendo le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti bis, emergono importanti novità in tema di welfare aziendale per l'anno 2022.

In particolare, il nuovo Decreto (qui anche la nostra news sulle Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industrialiinterviene prevedendo:

 

1) l'innalzamento della soglia di esenzione dei fring benefit da 258,23 euro a 600,00 euro;

  

2) l'inclusione nella suddetta nuova soglia anche delle somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

Con riferimento al primo aspetto, ricordiamo che un innalzamento del limite di esenzione si era già realizzato durante l'emergenza Covid, dapprima con il Decreto Agosto nel 2020 e successivamente con la Legge di conversione del Decreto Sostegni (l. n. 69/2021) nel 2021, che avevano raddoppiato la soglia di esenzione dei benefit da 258,23 euro a 516,46 euro. Grazie al recente Decreto Aiuti bis, il limite di esenzione fiscale e contributivo per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR viene innalzato a 600,00 euro. Merita ricordare che normalmente tale limite non opera come una franchigia esente da imposizione, bensì come vero e proprio limite assoluto, oltre il quale l’intero benefit viene assunto a tassazione. Al riguardo, Confindustria segnala che la formulazione letterale dell’art. 12 del Decreto in esame, laddove deroga all’art. 51, comma 3 del TUIR, abbia sollevato dubbi sulla possibilità che tale misura non disponga, per il solo 2022, un incremento dell’importo ivi stabilito (come emergerebbe dalla lettura della Relazione illustrativa del DL) ma introduca, per finalità assistenziali eccezionali, una franchigia esclusa da tassazione anche in caso di superamento del plafond. A tal fine Confindustria sta verificando con l’Amministrazione finanziaria la fondatezza di tale seconda interpretazione. Pertanto, invitiamo le imprese alla prudenza in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, ferma restando la possibilità di rettifica in sede di conguaglio.

 

Il secondo aspetto e dunque l’ampliamento del paniere di benefit, rappresenta sicuramente una novità di notevole importanza, anche in considerazione del recente fenomeno del caro bollette. Su questo punto va notato che la norma fa riferimento alle “somme”, per cui rientrano nella disposizione le erogazioni in denaro, sia come anticipazione da parte del datore di lavoro, sia come rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche dai dipendenti. Grazie al Decreto in esame, pertanto, trovano ingresso nell’esenzione prevista dall’articolo 51 comma 3 del TUIR anche le somme di denaro, mentre prima di tale disposizione, i fringe benefit ricomprendevano nel regime di esenzione solo beni ceduti e servizi prestati.

 

Ricordiamo che la disposizione in commento si aggiunge all’intervento sui buoni carburante (news del 5 aprile 2022) che consente al datore di lavoro di erogare anche tali buoni per un importo massimo di euro 200,00. Quindi, i lavoratori, a seguito di tali recenti interventi normativi, potranno contare su un totale di euro 800,00.

 

La disposizione introdotta dal Decreto in esame è applicabile per l'anno 2022, tuttavia, dal momento che in materia di reddito di lavoro dipendente vige il principio di cassa allargato, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2023.

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