Il DL fiscale (D.L. n. 38/2026) interviene in modo significativo sulla disciplina dell’iperammortamento, ampliando la platea dei beni che possono beneficiare dell’agevolazione.
In particolare, l’articolo 7 del decreto modifica il comma 427 della legge di Bilancio 2026, eliminando la condizione che limitava il beneficio fiscale ai soli beni strumentali prodotti in Europa o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE). A seguito di tale intervento, l’agevolazione risulta ora accessibile anche ai beni prodotti al di fuori dell’Unione europea e dei Paesi SEE.
La modifica ha effetto retroattivo e si applica agli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026, ampliando così le opportunità anche per le imprese che hanno già avviato programmi di investimento.
Resta tuttavia una rilevante eccezione per gli impianti fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia: per tali investimenti continua ad applicarsi il vincolo territoriale, che richiede l’utilizzo di pannelli con specifiche caratteristiche, tra cui la produzione all’interno dell’Unione europea.
Infine, con riferimento agli scaglioni di investimento (fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni), la relazione tecnica al decreto chiarisce che tali limiti devono essere riferiti a ciascun periodo d’imposta e non all’intero arco temporale di vigenza della misura.