Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, recante disposizioni integrative e correttive della riforma fiscale, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, Supplemento ordinario n. 30, ed è entrato in vigore il 12 agosto 2026.
Tra gli interventi riguardanti i redditi di lavoro dipendente assume particolare rilievo l’articolo 2, che modifica nuovamente la disciplina fiscale dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo, intervenendo sull’articolo 51, comma 4, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e sulla disciplina transitoria introdotta dalla legge di bilancio 2025.
L’intervento non sostituisce integralmente il sistema introdotto dal 2025: restano infatti ferme le percentuali del 50%, 20% e 10% collegate alla tipologia di alimentazione del veicolo. Le principali innovazioni riguardano, invece, l’età del veicolo, il trattamento fiscale degli optional e degli allestimenti e la durata del regime transitorio applicabile alle autovetture già assegnate.
Le disposizioni dell’articolo 2 si applicano, secondo quanto espressamente stabilito dal decreto, a partire dal periodo d’imposta 2026, con specifiche regole anche per alcuni veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025.
La questione può essere articolata nei seguenti punti salienti:
1. Il regime vigente prima del decreto correttivo
Per comprendere la portata delle modifiche occorre partire dalla disciplina introdotta dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).
Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il criterio precedentemente fondato sulle emissioni di CO₂ era stato sostituito da un sistema basato essenzialmente sulla tipologia di alimentazione del veicolo.
Il valore imponibile del fringe benefit veniva pertanto determinato assumendo una percentuale dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, calcolata sulla base del costo chilometrico risultante dalle tabelle ACI.
Le percentuali erano – e continuano a essere – le seguenti:
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Tipologia di veicolo |
Percentuale applicata al costo convenzionale ACI |
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Veicoli diversi da elettrici e plug-in |
50% |
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Veicoli elettrici ibridi plug-in |
20% |
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Veicoli esclusivamente elettrici |
10% |
Dal valore così determinato sono sottratte le somme eventualmente trattenute al dipendente per l’utilizzo del veicolo.
Il D.Lgs. n. 148/2026 è intervenuto su questo impianto senza modificare né la percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri né le tre percentuali di valorizzazione.
2. Cosa resta invariato dal 2026
Il primo elemento da evidenziare è pertanto ciò che il decreto correttivo non ha modificato.
Resta invariato il criterio generale secondo cui, per i veicoli assoggettati alla nuova disciplina, il fringe benefit è determinato sulla base delle tabelle nazionali ACI, elaborate entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre con effetto dal periodo d’imposta successivo.
Resta altresì invariata la percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui.
Soprattutto, rimane confermata la differenziazione introdotta dal 2025:
Il decreto correttivo non ha quindi modificato l’impostazione fiscale diretta a differenziare il valore convenzionale del benefit in funzione dell’alimentazione del veicolo.
3. Cosa cambia: la maggiorazione per i veicoli con più di cinque anni
La prima novità sostanziale riguarda l’anzianità del veicolo.
Il nuovo testo dell’articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR stabilisce che i valori determinati secondo le percentuali del 50%, 20% e 10% sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.
La maggiorazione riguarda tutte le tipologie di alimentazione.
Non viene quindi modificata la percentuale di base, ma viene aumentato del 50% il valore convenzionale risultante dall’applicazione della relativa percentuale.
A titolo esemplificativo, se dalle tabelle ACI deriva un valore convenzionale annuo di 10.000 euro, il valore ordinariamente imponibile sarebbe pari a 5.000 euro per un veicolo tradizionale, 2.000 euro per un plug-in e 1.000 euro per un elettrico. Dopo il periodo previsto dalla norma, tali valori diventerebbero rispettivamente 7.500, 3.000 e 1.500 euro.
Si tratta di un elemento nuovo rispetto al sistema previgente: all’alimentazione del veicolo si aggiunge quindi, dal 2026, un secondo fattore rilevante, rappresentato dalla sua anzianità.
4. Optional e allestimenti
La seconda modifica significativa interessa accessori e allestimenti del veicolo.
Un chiarimento e una riforma definitiva ed equa su questa tema era richiesta fortemente da Confindustria.
Il nuovo articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR precisa anzitutto che dal valore convenzionale devono essere sottratte le somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, comprese quelle relative agli accessori e agli allestimenti.
La disposizione chiarisce quindi espressamente che l’importo corrisposto dal dipendente per tali componenti riduce il valore imponibile del fringe benefit.
A questa previsione, di favore per il dipendente, si aggiunge specularmente una specifica maggiorazione penalizzante.
Solo quando il veicolo presenta accessori o allestimenti i) non previsti e non valorizzati nelle tabelle ACI e ii) non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore del benefit, determinato secondo le regole ordinarie - ed eventualmente anche già maggiorato per l’anzianità del veicolo - viene incrementato del 5%.
Il legislatore ha quindi scelto una valorizzazione forfetaria degli optional non già incorporati nel costo chilometrico ACI, evitando la necessità di determinare analiticamente il valore di ciascun accessorio.
La disposizione relativa alla maggiorazione del 5% per optional e allestimenti non in tabelle ACI si applica dal 1° gennaio 2026 anche ai veicoli che rientrano nel regime transitorio previsto dall’articolo 1, comma 48-bis, della legge n. 207/2024.
Sono tuttavia fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 in relazione alla tassazione di accessori e allestimenti e non è previsto il rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate.
5. Il regime transitorio per i veicoli assegnati fino al 31 dicembre 2024
Particolarmente rilevante è la riscrittura del comma 48-bis dell’articolo 1 della legge n. 207/2024.
Continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2024, prima della riforma della LdB 2025, per:
La novità consiste nella previsione di una durata espressa di tale salvaguardia.
Il vecchio regime continua infatti ad applicarsi fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione.
Dopo tale data, il valore del fringe benefit determinato secondo la disciplina previgente viene incrementato del 50%.
Importante: Un ulteriore chiarimento riguarda il cambio dell’assegnatario. Il regime transitorio si applica anche nel caso in cui il veicolo venga successivamente concesso in uso promiscuo a un altro dipendente.
La disciplina, come da tempo richiesto da Confindustria e altri, viene così collegata principalmente alla posizione del veicolo e alla sua storia di immatricolazione e assegnazione, e non alla permanenza del rapporto con il primo dipendente assegnatario.
6. Veicoli assegnati nel 2025 (fuori regime transitorio)
il nuovo intervento specifica che le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026 e che le medesime disposizioni si applicano anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nell’anno 2025 che non rientrano nel regime transitorio. Dunque il decreto disciplina espressamente anche i veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 che non possono beneficiare del regime transitorioe per tali veicoli le nuove disposizioni introdotte dall’articolo 2 trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2026.
Ne deriva, sul piano operativo, la necessità di distinguere almeno tre categorie:
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Veicolo |
Regime applicabile |
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Concesso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 |
vecchio regime fino al termine del quinto anno successivo alla prima immatricolazione |
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Ordinato entro il 31 dicembre 2024 e concesso nel 2025 |
medesimo regime transitorio |
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Concesso nel 2025 ma fuori dal regime transitorio |
nuova disciplina dal periodo d’imposta 2026 |
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Veicolo soggetto alla nuova disciplina |
50% ordinario; 20% plug-in; 10% elettrico, oltre alle nuove maggiorazioni previste |
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Veicolo oltre il periodo quinquennale previsto dalla norma |
valore convenzionale incrementato del 50% |
7. Comportamenti pregressi – Salvaguardia
Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 in merito al regime fisale applicato ad accessori e allestimenti. Non è previsto il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
8. Gli effetti operativi per i datori di lavoro
Il D.Lgs. n. 148/2026 non determina quindi un nuovo cambiamento delle percentuali di tassazione introdotte dal 2025, ma completa il sistema introducendo due nuovi correttivi – anzianità del veicolo e optional – e ridefinendo temporalmente il regime transitorio.
Per la gestione delle flotte aziendali e delle elaborazioni payroll diviene pertanto necessario disporre, per ciascun veicolo, almeno della data di prima immatricolazione, della data di ordine, della data di prima concessione in uso promiscuo, della tipologia di alimentazione e dell’indicazione degli eventuali accessori o allestimenti non valorizzati dalle tabelle ACI.
Particolare attenzione deve essere riservata alla data di prima immatricolazione, poiché essa diviene determinante anche per i veicoli che continuano temporaneamente a beneficiare della disciplina precedente.
In sintesi, il sistema che prende forma dal 2026 finalmente può essere letto secondo una sequenza logica:
i) si individua anzitutto quale regime – ordinario o transitorio – trova applicazione al veicolo;
ii) si determina quindi il valore convenzionale secondo le relative regole;
iii) si verifica il superamento del periodo collegato al quinto anno dalla prima immatricolazione, con l'eventuale penalizzazione costituita dall'incremento del 50%;
iv) si verifica la presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI, ai quali consegue l’ulteriore maggiorazione del 5%;
v) se vi sono trattenute al dipendente dovute sia ordinariamente all'uso promiscuo sia per optional e allestimenti a suo carico, il valore da tabella ACI ne è ugualmente abbattuto
vi) non rilevano riassegnazioni
Riferimenti normativi e di prassi
Il testo ufficiale del decreto è consultabile su Normattiva – D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 e nella Gazzetta Ufficiale – Supplemento ordinario n. 30 dell’11 agosto 2026.