Facendo seguito alla news pubblicata lo scorso 25 luglio, riportiamo di seguito la nota di aggiornamento trasmessa dall’Associazione Italiana Confindustria Alberghi, in merito agli ambiti di utilizzo del Green Pass che entreranno in vigore dal prossimo 6 agosto, con alcune specifiche di interesse per le strutture alberghiere.
1. QUANDO è RICHIESTO IL GREEN PASS
Non è richiesto per il pernottamento, quindi non deve essere richiesto all’atto del check in. L’articolo 9-bis, comma 4, del DL 52/2021 prevede “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1”.
Il green pass è richiesto esclusivamente per l’accesso ai servizi espressamente indicati nel provvedimento (articolo 9 bis del DL 52/2021):
Inoltre, ricordiamo, per quanto di interesse per il settore, la prescrizione dell’obbligo della certificazione verde covid 19 per i partecipanti alle feste conseguenti cerimonie civili e religiose previsto dall’articolo 8 bis, co. 2, DL 52/2021
2. RISTORAZIONE AGLI ALLOGGIATI
In considerazione della formulazione del provvedimento e dell’apparato sanzionatorio previsto, saranno forniti a breve aggiornamenti relativamente all'ambito di applicazione della disposizione contenuta all’articolo 9 bis, comma 1, lettera a) DL 52/2021.
3. VACCINAZIONE AI DIPENDENTI DELLA RISTORAZIONE
Diversamente da quanto riportato dalla stampa il DL 105/2021, non prevede l’obbligo di green pass per i dipendenti della ristorazione, che sono comunque tenuti ad una puntuale applicazione di tutte le misure di prevenzione del rischio contagio.
4. MODALITA' DI VERIFICA DEL GREEN PASS
In base a quanto previsto dal DPCM 17 giugno 2021, la verifica delle Certificazioni verdi Covid 19 prevede l’utilizzo di una app di verifica nazionale, denominata VerificaC19, installata su un dispositivo mobile, ma capace di funzionare anche offline.
L’App VerificaC19 è gratuita e disponibile su appstore e playstore.
In allegato alla circolare del Ministero della Salute del 28 giugno scorso è disponibile il manuale d’uso dell’app per i verificatori.
A tal proposito si ricorda che l’articolo 13, co. 2 del DPCM 17 giugno 2021 identifica, tra i soggetti deputati alla verifica delle Certificazioni verdi Covid 19, tra gli altri, “i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati”.
Infine, ricordiamo che l’articolo 13, co. 5, del DM 17 giugno 2021 prevede “L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma”.