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News - 30/06/2025

FVOE: Anche oltre la data del 1° luglio le Stazioni Appaltanti potranno continuare a richiedere agli uffici i certificati tramite PEC con autorizzazione di Anac

Stato dell'arte dell'interlocuzione con Anac e Agid e osservazioni e richieste delle stazioni appaltanti associate a Unindustria in merito al Fascicolo Virtuale OE, a seguito del Comunicato ANAC del 16 aprile

 

Come noto, Unindustria sta portando avanti una interlocuzione istituzionale in merito alle 3 banche dati FVOE, BDNCP e CERPA con Anac e Agid. Lo stato di avanzamento dell’interlocuzione viene condiviso in occasione delle riunioni della Community Stazioni Appaltanti nonché del Tavolo Lavoro Appalti, come nelle recenti riunioni delle Stazioni Appaltanti del 20 maggio e del Tavolo Appalti del 25 giugno.

Unindustria ha trasmesso una prima serie di osservazioni e istanze pervenute dalle Stazioni Appaltanti associate in marzo-aprile, dopo la riunione delle Stazioni Appaltanti dell'11 marzo. Nelle ultime settimane, a seguito della pubblicazione del Comunicato del Presidente ANAC del 16 aprile e in preparazione della riunione del 25 giugno del Tavolo Lavoro Appalti, sono pervenute a Unindustria ulteriori osservazioni da parte di diverse stazioni appaltanti associate, con particolare riferimento al funzionamento del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).

Il comunicato Anas del 16 aprile ha certamente chiarito e risolto alcuni aspetti tecnici e procedurali già segnalati nel tempo, anche grazie al contributo delle aziende associate che partecipano attivamente alla nostra Community delle Stazioni Appaltanti, interlocutrice costante sia di ANAC che di AGID. Tuttavia, permangono criticità rilevanti, che hanno destato preoccupazione presso le aziende interessate.

In particolare, dal 1° luglio 2025, non sarebbe stato più possibile per un RUP ottenere certificati se non accedendo al FVOE sulla base di una CIG aperta tramite interfaccia web ANAC o PCP. Tale modifica rischiava di rendere impossibile l’attività di qualificazione dei fornitori, specie nelle realtà più complesse caratterizzate da un’elevata pluralità di RUP e di procedimenti, anche nell’ambito di settori esclusi o “business critical”.

Il tema è stato ampiamente discusso nella riunione del Tavolo Appalti del 25 giugno.

A questo punto, a seguito di un intervento di Confindustria su ANAC, Anac ha confermato che – anche oltre la data del 1° luglio – le Stazioni Appaltanti potranno continuare a richiedere agli uffici i certificati tramite PEC con autorizzazione di Anac.

Resta in ogni caso alta l’attenzione su altri aspetti tecnici e procedurali ancora aperti necessari per la piena operatività del FVOE. Di seguito si riportano in forma estesa le osservazioni e le proposte operative condivise dalle stazioni appaltanti associate, già trasmesse in via informale ad ANAC e AgID, e che si ritengono urgenti ed importanti per garantire la completezza e l’efficienza del nuovo sistema.

 

Di seguito una sintesi delle ultime osservazioni pervenute (successive al Comunicato del Presidente ANAC del 16 aprile) dalle stazioni appaltanti nostre associate in particolare in merito alla funzionalità del FVOE e chiarezza sulla figura e sulla nomina di un delegato RUP. Tali osservazioni, che formulano problematiche e soluzioni percorribili in tempi brevi, sono state già inoltrate ad ANAC e AgiD.

Si invitano tutte le aziende interessate a trasmettere contributi e a partecipare alle riunioni della Community Stazioni Appaltanti Unindustria e del Tavolo lavoro Appalti Unindustria.

 

•             Il comunicato del Presidente ANAC 16 aprile risolve il tema del consenso privacy, ma tuttavia appare non ancora risolvere il problema urgente della istituzione della figura del Delegato del RUP che possa accedere al FVOE ed operare al posto del RUP;

•             Si ribadisce che le S.A. debbano avere la possibilità di consultazione del FVOE anche nella fase di qualificazione, che precede quella di approvvigionamenti (ad oggi riservata al RUP sulla base di un CIG). Occorre pertanto chiarezza in merito alla possibilità di nominare un delegato del RUP che possa accedere liberamente al FVOE in ogni momento.

•             Si rileva la necessità di prevedere il collegamento del FVOE anche con l’Agenzia Entrate- Riscossione; in alternativa, è necessario che, con l’emissione di un certificato che attesta l’irregolarità per debiti definitivamente accertati, sia allegato anche il certificato dell’Agenzia Riscossioni che attesti la rateizzazione con regolarità o meno dei pagamenti. Il dover ricorrere separatamente all’istruttoria con l’operatore determina uno slittamento dei termini di 30 gg.

Si consiglia, ulteriormente in alternativa, il caricamento della predetta certificazione da parte dell’operatore economico al momento della partecipazione ad una gara d’appalto.

•             Si segnala, altresì, la necessità che all’avvio delle richieste possa essere effettuata contemporaneamente la richiesta dei certificati presso l’Ade dei debiti definitivamente e non definitivamente accertati. L’aver previsto la richiesta del certificato dei debiti non definitivamente accertati a seguito del ricevimento del certificato di regolarità di quelli definitivi crea un rallentamento delle attività.

•             Si chiede che venga abolita l’autorizzazione all’accesso nel FVOE da parte dell’operatore economico in seguito all’entrata in vigore dell’art. 35 bis del D.Lgs. 36/2023. Il predetto articolo difatti prevede che : “In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice”. L’invio della richiesta della S.A. e l’autorizzazione non sono automatici e crea un rallentamento dei termini; appare, quindi, un adempimento superfluo essendo stato autorizzato il trattamento in sede di gara.

•             Si propone che per le richieste dei carichi pendenti e casellari giudiziari nel FVOE vengano salvati i dati delle richieste precedenti. Questo ridurrebbe i tempi dei rinnovi dei certificati. Solo per completezza di informazioni, si segnala che la predetta funzione era attiva nel sistema AVCPASS.

•             Si suggerisce una modifica sui termini di scadenza dei certificati rilasciati tramite FVOE fissato in 120 gg laddove non venga previsto diversamente nel certificato stesso. Nello specifico si riporta quanto previsto nella Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023: il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni (art. 3, punto 3.2, lett. c), ove non diversamente previsto. Si ritiene che ciò aggravi l’attività delle S.A.; si chiede, dunque, di fissare per tutti i documenti il termine di 180gg.

 

Particolarmente complessa la situazione delle aziende (costituite ordinariamente in forma di società di diritto privato) che sono Stazioni Appaltanti e sono anche  Organismo di Diritto Pubblico, che opera sia secondo il codice (settore ordinario) e sia in coerenza ai principi (settore escluso es. art 56 Dlgs 36/2023) con le seguenti modalità impattanti sul tema delle verifiche realizzate da Albo Fornitori per requisiti di ordine generale e speciale:

o             verifica iscrizione e qualificazione OE in ALBO;

o             supporto alla verifica dei fornitori per gare e affidamenti diretti anche per il settore cd. escluso (iniziative "business critical" collegate alla produzione dei programmi);

o             assistenza alla fase di esecuzione per i RUP.

 

Per le Stazioni Appaltanti con status di Organismo di Diritto Pubblico Al fine di gestire l'impatto del change conseguente all'auspicata adozione del FVOE per i servizi richiesti ad ALBO (nello scenario di cessazione da parte degli Enti della fornitura dei documenti per il riscontro delle autocertificazioni), risultano di particolare interesse le seguenti considerazioni:

1.            data di implementazione della scheda AVR e di implementazione online della versione di FVOE aperta ad AVR/TVR?

2.            l'utilizzo della scheda AVR dovrà essere utile anche per operatori dell'Albo Fornitori: occorre chiarire se questo accesso dovrà avvenire con un nuovo profilo apposito da creare in AUSA, non "RUP

3.            la mole di verifiche e la numerosità degli OE iscritti e in iscrizione in Albo può rendere necessario che i servizi di qualificazione debbano essere gestiti anche con il supporto di un'azienda esterna: a tale scopo dovrebbe essere prevista anche la possibilità di far accedere a questi fini anche un soggetto esterno contrattualizzato?

4.            Occorre chiarire se la scheda AVR potrà non prevedere la necessità di una scheda TVR per le verifiche dei requisiti utili ai fini di iscrizione e mantenimento requisiti in Albo Fornitori.  Va osservato infine che ad oggi nella scheda TVR non esisterebbe un esito compatibile con la finalità della consultazione di Albo

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