Con la risposta all'interrogazione parlamentare n. 4/03092 del 2 luglio 2026, l'Amministrazione finanziaria ha rivisto il proprio orientamento in materia di welfare aziendale, ampliando il perimetro delle prestazioni che possono beneficiare dell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi di baby-sitting possono rientrare tra i benefit esenti anche quando non sono collegati a piani di offerta formativa scolastica e anche se erogati sotto forma di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore.
Il nuovo chiarimento accoglie le richieste avanzate dagli operatori del settore e supera la precedente interpretazione più restrittiva. L'Amministrazione precisa, infatti, che per i servizi di baby-sitting estranei all'ambito scolastico continuano a trovare applicazione i chiarimenti già forniti con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, nella quale era stato espressamente riconosciuto che l'offerta, anche tramite rimborso delle spese, di servizi di baby-sitting rientra nell'ambito applicativo dell'art. 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR.