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Documento - 27/08/2026

Welfare aziendale – Rimborsabili le spese di istruzione sostenute dal coniuge del dipendente

La risposta a interpello n. 159 del 10 agosto 2026 dell'AdE, fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’art. 51, comma 2, lettera f-bis), TUIR nell’ipotesi in cui le spese di istruzione relative ai familiari del lavoratore siano sostenute dal coniuge

 

Con la risposta a interpello n. 159 del 10 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, del rimborso di spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, quando il relativo pagamento sia stato effettuato non direttamente dal dipendente, ma dal coniuge.

La questione assume rilievo operativo poiché riguarda la corretta applicazione dell’art. 51, comma 2, lettera f-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR (Prestazioni, opere, servizi e somme per finalità di educazione e istruzione), disposizione che esclude dal reddito di lavoro dipendente, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, determinate somme, servizi e prestazioni destinati ai familiari del lavoratore.

La risposta ha chiarito, in particolare, se l’esenzione possa trovare applicazione anche quando il documento di spesa riguardi il familiare beneficiario ma il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del lavoratore mediante un conto corrente intestato esclusivamente a quest’ultimo.

 

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate

L’interpello ha riguardato un piano di welfare nell’ambito del quale il dipendente poteva ottenere il rimborso di spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari.

Nel caso prospettato, la spesa risultava riferibile al familiare destinatario del servizio educativo, mentre il relativo pagamento era stato eseguito dal coniuge del dipendente, non legalmente ed effettivamente separato, mediante un conto corrente intestato esclusivamente al coniuge stesso.

Il dubbio riguardava pertanto la possibilità di riconoscere il regime di non imponibilità anche in assenza di una coincidenza tra il lavoratore destinatario del rimborso aziendale e il soggetto che aveva materialmente effettuato il pagamento.

 

La disciplina dell’art. 51, comma 2, lettera f-bis), TUIR

L’art. 51, comma 2, lettera f-bis), TUIR stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12 TUIR, di servizi di educazione e istruzione.

La disposizione comprende espressamente i servizi integrativi e di mensa connessi, la frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali e le borse di studio a favore dei medesimi familiari.

La norma ammette quindi non soltanto l’erogazione diretta del servizio da parte del datore di lavoro, ma anche il rimborso delle spese sostenute per le finalità individuate dalla disposizione.

 

La soluzione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha riconosciuto la possibilità di applicare il regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente anche nell’ipotesi esaminata.

Secondo la risposta n. 159/2026, ai fini dell’art. 51, comma 2, lettera f-bis), TUIR, non è necessario che il dipendente destinatario del rimborso abbia personalmente effettuato il pagamento della spesa.

L’esenzione può quindi operare anche quando il pagamento sia stato effettuato dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche mediante un conto corrente intestato esclusivamente a quest’ultimo.

La soluzione assume particolare rilievo perché distingue due profili che, nella gestione amministrativa dei piani di welfare, tendono frequentemente a coincidere: da una parte, il dipendente titolare del beneficio welfare e destinatario del rimborso; dall’altra, il soggetto che ha materialmente effettuato il pagamento della spesa.

La mancata coincidenza tra i due soggetti non determina, di per sé, l’imponibilità del rimborso.

 

Le condizioni documentali

Il riconoscimento dell’esenzione non comporta tuttavia un venir meno degli obblighi documentali.

La documentazione prodotta deve consentire di verificare:

  • la natura della spesa sostenuta;
  • la riconducibilità della spesa alle finalità previste dall’art. 51, comma 2, lettera f-bis), TUIR;
  • l’identificazione del familiare beneficiario del servizio;
  • l’effettivo sostenimento della spesa;
  • l’assenza di duplicazioni del beneficio fiscale.

Rimane quindi necessario che il datore di lavoro disponga di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dalla disposizione.

Particolare attenzione deve essere riservata alle procedure aziendali dirette a evitare che la medesima spesa possa beneficiare contemporaneamente di più forme di agevolazione o essere oggetto di più rimborsi.

La rilevanza per la gestione dei piani di welfare

La risposta n. 159/2026 assume interesse operativo soprattutto per le imprese che gestiscono sistemi di welfare mediante piattaforme dedicate.

Nella prassi familiare è infatti frequente che il pagamento di rette scolastiche, universitarie o di altre spese educative venga effettuato indifferentemente da uno dei coniugi, anche attraverso conti correnti personali e non necessariamente cointestati.

Il chiarimento dell’Agenzia consente di evitare che una circostanza meramente finanziaria – il pagamento effettuato dal coniuge anziché dal dipendente – determini automaticamente la perdita dell’agevolazione.

La risposta non modifica, tuttavia, la struttura dell’art. 51 TUIR: il titolare del beneficio welfare e il destinatario del rimborso rimangono il dipendente, mentre il familiare costituisce il beneficiario della prestazione educativa e il coniuge può essere il soggetto che ne ha materialmente sostenuto il costo.

 

Indicazioni operative

Alla luce del chiarimento, appare opportuno che le procedure aziendali e le piattaforme di welfare non escludano automaticamente dal rimborso le spese ammissibili ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f-bis), TUIR per il solo fatto che il pagamento risulti effettuato dal coniuge del dipendente.

Le procedure dovranno piuttosto verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali e documentali individuati dalla norma e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Il principio espresso dalla risposta n. 159/2026 amplia quindi le modalità operative attraverso le quali può essere documentato il sostenimento delle spese di istruzione, senza modificare né le finalità dell’agevolazione né il rapporto tra datore di lavoro e dipendente sul quale continua a essere costruito il regime fiscale del welfare aziendale.

 

Fonte

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 159 del 10 agosto 2026 – Somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell’interesse dei familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, pagate dal coniuge del dipendente – articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR.

 

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