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News - 21/11/2022

Decreto Aiuti quater: novità in materia di welfare aziendale

Per il 2022 è innalzata a 3000 euro la soglia di esenzione per i fringe benefit

In merito alla nostra news del 24 agosto 2022, vi informiamo il DL Aiuti quater ha disposto l'innalzamento a 3000 euro, per il periodo di imposta 2022, del limite annuo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti,  nonché delle somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas. Tale modifica supera la previsione dell'innalzamento a 600 euro, disposta dal precedente DL Aiuti bis.

Al riguardo, si segnala che il DL precisa che tale misura opera in deroga all’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, che fissa a soglia massima ordinaria di beni e servizi ceduti, chiarendo, quindi, che la misura dispone un incremento dell’importo ivi stabilito per il solo 2022.

Si segnala che l’incremento del limite di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente per i benefit erogati ai sensi dell’art. 51, comma 3 del TUIR è applicabile in via automatica anche ai fringe benefit di cui al successivo comma 4 (auto aziendali assegnate in uso promiscuo, prestiti al personale, immobili concessi ai dipendenti). Ciò comporterà la necessità per i sostituti di rivedere il trattamento fiscale di tali fringe benefit in sede di conguaglio a fine anno per accertare se gli stessi, per effetto del nuovo limite, siano ancora assoggettabili a tassazione ed eventualmente restituire le ritenute già applicate. 

Infine, ricordiamo che qualora in sede di conguaglio dovesse emergere che il valore dei beni o dei servizi prestati sia superiore alla nuova soglia di 3000 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’importo corrisposto nella sua interezza.

 

Per conoscere le ulteriori misure contenute nel DL Aiuti-Quater si rimanda alla seguente news

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