L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026, ha affrontato il tema del rimborso, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, delle spese sostenute dal lavoratore per il ricovero e l’assistenza della madre presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA).
L’interesse della risposta non riguarda soltanto la riconducibilità delle spese di assistenza alla disciplina dell’art. 51, comma 2, lettera f-ter), TUIR (Somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti), ma soprattutto la circostanza che la madre del lavoratore non conviveva con il dipendente.
La risposta costituisce quindi un’applicazione del nuovo assetto dell’art. 12, comma 4-ter, TUIR, recentemente modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, recante disposizioni integrative e correttive in materia fiscale.
Il caso esaminato
Il dipendente aveva sostenuto nel corso del 2025 spese relative al ricovero della madre presso una RSA e intendeva ottenerne il rimborso attraverso il piano di welfare aziendale.
La madre non risultava convivente con il lavoratore.
Il dubbio interpretativo riguardava quindi la possibilità di considerare la madre compresa tra i familiari ai quali può essere destinato il beneficio previsto dall’art. 51, comma 2, lettera f-ter), TUIR, nonostante l’assenza del requisito della convivenza.
L’art. 51, comma 2, lettera f-ter), TUIR
L’art. 51, comma 2, lettera f-ter), TUIR esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12 TUIR.
La disposizione costituisce una delle componenti del sistema di welfare aziendale fiscalmente agevolato e consente, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, di sostenere attraverso il piano welfare anche esigenze di assistenza familiare.
Il punto centrale dell’interpello riguardava, pertanto, il significato del rinvio ai “familiari indicati nell’articolo 12”.
Il nuovo art. 12, comma 4-ter, TUIR
Sul tema è intervenuto il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026.
L’intervento ha modificato l’art. 12, comma 4-ter, TUIR, incidendo sul perimetro dei familiari che devono essere considerati quando altre disposizioni tributarie rinviano genericamente ai familiari indicati nell’art. 12.
La modifica assume particolare rilievo per il welfare aziendale perché ha eliminato, nel primo periodo del comma 4-ter, il riferimento alla condizione secondo cui determinati familiari dovessero convivere con il contribuente o percepire assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Tali condizioni continuano invece a rilevare nelle diverse ipotesi nelle quali la specifica disposizione fiscale richiami anche le condizioni previste dal comma 2 dell’art. 12 o faccia riferimento ai familiari fiscalmente a carico.
Ne deriva una distinzione tra:
L’art. 51, comma 2, lettera f-ter), appartiene alla prima categoria.
La soluzione della risposta n. 163/2026
Sulla base del nuovo quadro normativo, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di applicare l’esenzione fiscale al rimborso delle spese relative alla RSA sostenute dal lavoratore nell’interesse della madre.
Ai fini della disposizione in esame, la mancata convivenza tra madre e figlio non impedisce quindi l’applicazione dell’art. 51, comma 2, lettera f-ter), TUIR.
Il chiarimento assume un rilievo più generale rispetto al singolo caso esaminato: nelle disposizioni del TUIR che richiamano genericamente i familiari indicati nell’art. 12, il requisito della convivenza non può essere automaticamente aggiunto quando non sia richiesto dalla specifica norma agevolativa.
L’efficacia temporale della modifica
Un ulteriore elemento rilevante riguarda la decorrenza: le spese oggetto dell’interpello erano state sostenute nel 2025, mentre il D.Lgs. n. 148/2026 è intervenuto nell’agosto 2026.
La disciplina correttiva ha tuttavia previsto l’applicazione della modifica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025.
È pertanto possibile applicare il nuovo criterio anche alle spese sostenute nel 2025, purché risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti previsti dalla disposizione.
Il profilo temporale assume particolare interesse per le imprese, poiché il chiarimento può interessare anche spese già sostenute dai dipendenti prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo.
Effetti sui piani di welfare aziendale
La risposta n. 163/2026 richiede una verifica delle procedure adottate dalle imprese e dai provider di welfare per l’individuazione dei familiari ammessi alle prestazioni previste dall’art. 51 TUIR.
In particolare, per i servizi di assistenza disciplinati dalla lettera f-ter), non appare più corretto subordinare automaticamente il riconoscimento del beneficio alla convivenza del familiare con il lavoratore.
Occorre invece verificare quale sia lo specifico rinvio operato dalla singola disposizione agevolativa all’art. 12 TUIR.
Il principio assume rilievo anche oltre il caso delle RSA, poiché l’art. 51, comma 2, lettera f-ter), comprende più in generale i servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
Mantenimento della distinzione tra familiari nelle procedure aziendali per altre finalità
La modifica dell’art. 12, comma 4-ter, TUIR ovviamente non comporta l’eliminazione generalizzata dei requisiti di convivenza o di carico fiscale in tutte le disposizioni tributarie riguardanti i familiari. La verifica deve essere effettuata sulla base della formulazione della singola norma.
Quando la disposizione richiama semplicemente i familiari indicati nell’art. 12, opera il nuovo criterio risultante dal comma 4-ter. Diversamente, qualora la norma richieda espressamente ulteriori condizioni – in particolare la condizione di familiare fiscalmente a carico – tali requisiti continuano a dover essere verificati.
Per le imprese appare quindi opportuno evitare l’applicazione di un unico criterio soggettivo indistintamente a tutte le componenti del welfare aziendale, distinguendo le condizioni previste dalle singole lettere dell’art. 51, comma 2, TUIR.
La risposta n. 163/2026 rappresenta, sotto questo profilo, un primo importante chiarimento applicativo della nuova disciplina.
Fonti