L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.35/E 2022, ha fornito i tanto attesi chiarimenti in merito alle misure fiscali di sostegno al welfare aziendale, di cui all’articolo 12 del DL Aiuti bis (news del 24 agosto 2022).
Ricordiamo che il predetto Decreto Aiuti-bis ha previsto, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, una modificata alla disciplina dettata dall’articolo 51, comma 3, del TUIR:
- includendo tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- innalzando il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, da euro 258,23 a euro 600,00.
Nella Circolare, le Entrate precisano che, con riferimento al superamento del nuovo limite di 600,00 euro per i fringe benefit, qualora in sede di conguaglio il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché́ le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al limite di 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto (quindi, non solo per la quota eccedente il medesimo limite), compresa la quota di valore inferiore al medesimo limite.
Maggiori semplificazioni sono state, altresì, riconosciute dall'Agenzia delle Entrate per quanto concerne gli oneri documentali richiesti ai datori di lavoro per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche dei dipendenti del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. In particolare, si ammettono al beneficio fiscale anche le fatture non intestate al dipendente, bensì al coniuge o ai suoi familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR.
Le somme erogate dal datore di lavoro nell’anno 2022 (o entro il 12 gennaio 2023 per il c.d. principio di cassa allargato) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.
Infine, dal momento che la nuova normativa richiama la disciplina dettata dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, e non anche quella dettata dal comma 2 del medesimo articolo, l'Agenzia delle Entrate conferma che i fringe benefit in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.