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News - 02/08/2023

Welfare - Soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per dipendenti con figli a carico: circolare dell'Agenzia delle Entrate

Pubblicata la circolare dell'Agenzia delle Entrate, che fornisce chiarimenti sulla nuova soglia dei fringe benefit di 3.000 euro per dipendenti con figli a carico


In allegato riportiamo la circolare  n.23/E del 2023, che fornisce chiarimenti sulle modalità applicative del nuovo limite di 3.000 euro per i fringe benefit, previsto dalla legge di conversione del Decreto Lavoro (news del 14 luglio 2023).

 

Attraverso la suddetta circolare interpretativa, l'Agenzia chiarisce che:

 

- al fine di evitare che il lavoratore fruisca più volte di un beneficio in relazione alle medesime spese, le eventuali somme pagate per le utenze dal lavoratore nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 (già oggetto di rimborso o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro in applicazione dell’innalzamento operato per l’anno 2022) non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione per l’anno 2023 prevista dall’art.40 del Decreto Lavoro.

 

- L'AdE ricorda che la nuova soglia di esenzione di 3.000 euro opera per il periodo d’imposta 2023. Pertanto, ne consegue che l’ammontare complessivo dei fringe benefit in esame deve tener conto anche di quelli erogati dal datore di lavoro già dall’inizio del periodo d’imposta 2023.  

 

- Il beneficio spetta sia ai titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

- Per quanto riguarda il requisito dei figli fiscalmente a carico, l’Agenzia ricorda e precisa che l’art.12, c 2, del TUIR stabilisce che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a 24 anni, tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro. In base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno e pertanto, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, sarò necessario verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

 

- Con riferimento alla spettanza del beneficio pieno fino a 3.000 euro, in caso di entrambi i genitori con figli fiscalmente a carico, l'Agenzia chiarisce che il testo normativo non pone limiti specifici, sempreché i figli possano essere considerati fiscalmente a carico di entrambi. Pertanto, l’agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio.

Per i lavoratori per i quali dovesse venir meno in corso d’anno il presupposto del figlio a carico, sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta: in tale ipotesi, il datore di lavoro procederà al recupero del beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

 

- In merito alle modalità applicative, l’Agenzia ricorda che l’applicazione della misura agevolativa è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente, l’agevolazione non è applicabile. La dichiarazione, non essendo prevista forma specifica, può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore, fermo restando l’onere da parte del datore di lavoro di conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

 

- Per quanto riguarda l’obbligo di informativa alle RSU qualora costituite, l’Agenzia delle Entrate precisa che il beneficio può essere riconosciuto dal sostituto d’imposta dopo l’effettuazione di tale informativa. Tuttavia, viene anche chiarito che il beneficio, poiché riguarda l’intero periodo d’imposta 2023, può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.    

 

In allegato il testo della ciroclare.

 

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