Con le delibere n. 148 del 1° aprile 2026 e n. 153 del 15 aprile 2026, ANAC ha introdotto nella documentazione-tipo per gli affidamenti pubblici specifiche previsioni dedicate all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli operatori economici. Le disposizioni sono contenute, rispettivamente, nell’aggiornamento del Bando-tipo n. 1/2023, relativo ai servizi e alle forniture sopra soglia europea, e nel nuovo Bando-tipo n. 2/2026, dedicato ai servizi di architettura e ingegneria (SIA) sopra soglia. Entrambi sono divenuti efficaci il 30 maggio 2026, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei relativi comunicati nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026.
L’intervento ha recepito nel settore dei contratti pubblici le indicazioni derivanti dalla legge 23 settembre 2025, n. 132, nonché dalla progressiva applicazione del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Non è stato introdotto un divieto di utilizzare l’intelligenza artificiale nella preparazione dell’offerta o nell’esecuzione del contratto. È stato invece configurato un sistema nel quale il suo utilizzo deve emergere dalla documentazione di gara e deve essere ricondotto alle regole applicabili al sistema impiegato e all’attività per la quale viene utilizzato.
La novità interessa direttamente sia le stazioni appaltanti sia le imprese. Per queste ultime l’impiego dell’IA nella preparazione dell’offerta non rimane più necessariamente confinato all’organizzazione interna; per le amministrazioni si pone, soprattutto nella fase esecutiva, il problema di tradurre le dichiarazioni rese in gara in condizioni contrattuali verificabili.
La novità può essere esaminata attraverso cinque profili principali: 1) il contenuto delle nuove dichiarazioni previste dai Bandi-tipo; 2) la disciplina specifica dei servizi professionali e dei SIA; 3) il rapporto con l’AI Act e con la legge n. 132/2025; 4) gli effetti nella fase di esecuzione del contratto; 5) le conseguenze organizzative per imprese e stazioni appaltanti.
1. L’utilizzo dell’IA entra nella documentazione di gara
La delibera ANAC n. 148/2026 ha aggiornato il Bando-tipo n. 1/2023, già modificato nel 2025 a seguito del Correttivo al Codice dei contratti pubblici. ANAC ha espressamente indicato, tra le ragioni dell’ulteriore intervento, l’entrata in vigore della legge n. 132/2025 e la progressiva applicabilità dell’AI Act. Contestualmente sono state aggiornate anche la domanda di partecipazione tipo e la relazione illustrativa.
La principale novità consiste nella richiesta al concorrente di dichiarare se abbia utilizzato sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione dell’offerta e se intenda utilizzarli nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In caso affermativo, l’operatore deve dichiarare il rispetto della disciplina vigente oppure, con riferimento all’impiego previsto nella fase esecutiva, impegnarsi al suo rispetto.
Il dato merita attenzione perché la disciplina non collega all’impiego dell’IA un giudizio negativo sull’offerta. L’elemento rilevante è piuttosto la trasparenza dell’utilizzo. Un sistema di IA può essere impiegato come strumento di supporto alla redazione dell’offerta e può essere inserito nell’organizzazione attraverso la quale saranno successivamente rese le prestazioni contrattuali; tale impiego, tuttavia, viene ora rappresentato alla stazione appaltante.
La dichiarazione svolge quindi anche una funzione informativa rispetto all’esecuzione futura. Se l’operatore annuncia già in gara che determinate prestazioni saranno svolte mediante sistemi di IA, l’utilizzo della tecnologia entra nella configurazione dell’offerta e diviene un elemento che la stazione appaltante può essere chiamata a considerare nel successivo controllo dell’esecuzione.
2. Disciplina più rigorosa per professioni intellettuali e servizi di architettura e ingegneria
Il tema assume caratteristiche particolari quando la prestazione affidata ha natura intellettuale. L’art. 13, comma 1, della legge n. 132/2025 stabilisce che l’utilizzo di sistemi di IA nelle professioni intellettuali è finalizzato alle sole attività strumentali e di supporto all’attività professionale, dovendo restare prevalente il lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Il comma 2 aggiunge un obbligo informativo nei confronti del destinatario della prestazione, al quale devono essere comunicate, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, le informazioni relative ai sistemi utilizzati.
Il nuovo Bando-tipo n. 2/2026, approvato con delibera ANAC n. 153/2026 per i servizi di architettura e ingegneria sopra soglia europea, trasferisce questa impostazione nella disciplina della gara pubblica. Il concorrente è chiamato non soltanto a dichiarare l’impiego dell’IA, ma anche a specificarne la tipologia e, nell’offerta tecnica, a individuare le attività strumentali e di supporto nelle quali il sistema è stato utilizzato, ferma restando la prevalenza dell’attività intellettuale del professionista.
La distinzione è rilevante. In un servizio professionale l’IA può assistere il professionista nell’elaborazione, nella ricerca, nell’analisi di dati o nello svolgimento di altre attività strumentali; non può invece determinare uno svuotamento della prestazione professionale che costituisce l’oggetto dell’affidamento.
La regola riguarda direttamente i SIA, ma presenta interesse anche per gli affidamenti aventi ad oggetto altre prestazioni professionali. Il parametro legislativo non è infatti contenuto nel Codice dei contratti pubblici, bensì nell’art. 13 della legge n. 132/2025 e riguarda in generale le professioni intellettuali.
3. La dichiarazione ANAC non esaurisce la compliance prevista dall’AI Act
L’introduzione della dichiarazione nella modulistica di gara non trasforma la stazione appaltante nell’autorità chiamata a certificare preventivamente la conformità di qualsiasi sistema di IA utilizzato dall’appaltatore. Al tempo stesso, sarebbe riduttivo considerare l’adempimento come una dichiarazione meramente formale.
L’AI Act costruisce infatti gli obblighi in funzione, tra l’altro, della posizione assunta dal soggetto nella catena dell’IA e della classificazione del sistema. L’operatore economico che utilizza un sistema sotto la propria autorità può assumere la posizione di deployer ai sensi dell’art. 3, punto 4, del Regolamento; quando siano utilizzati sistemi ad alto rischio trovano applicazione, nei casi previsti, gli obblighi specifici dell’art. 26, tra i quali rientrano l’adozione di misure tecniche e organizzative appropriate, la sorveglianza umana affidata a persone dotate della necessaria competenza e autorità e il monitoraggio del funzionamento del sistema.
A ciò si aggiungono gli obblighi che possono derivare dalla disciplina sulla protezione dei dati personali quando l’utilizzo del sistema comporti un trattamento di dati personali. Lo stesso art. 26 dell’AI Act coordina espressamente alcuni adempimenti dei deployer con la valutazione d’impatto prevista dall’art. 35 GDPR.
Il quadro è pertanto più ampio della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione. Quest’ultima rende conoscibile alla stazione appaltante l’utilizzo della tecnologia, mentre la conformità concreta deve essere valutata rispetto alle caratteristiche del sistema, alla sua destinazione d’uso, ai dati trattati e al ruolo assunto dai diversi soggetti.
Va inoltre considerato che il quadro europeo è già stato modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744, entrato in vigore nel luglio 2026, che ha apportato modifiche all’AI Act, anche in materia di alfabetizzazione sull’IA. La verifica di conformità richiede quindi di fare riferimento alla disciplina europea vigente nel momento in cui il sistema viene effettivamente utilizzato.
4. Dalla dichiarazione resa in gara alla disciplina dell’esecuzione
Il profilo destinato ad avere le conseguenze operative maggiori riguarda l’esecuzione del contratto.
La dichiarazione con cui l’impresa comunica di voler utilizzare sistemi di IA nell’esecuzione rende infatti conoscibile alla stazione appaltante una componente dell’organizzazione della prestazione. Occorre quindi coordinare quanto dichiarato in gara con il capitolato, l’offerta tecnica e le condizioni contrattuali applicabili.
Non appare necessario introdurre indistintamente clausole molto analitiche in ogni contratto. La disciplina dovrebbe essere proporzionata al ruolo effettivamente svolto dall’IA. Un sistema utilizzato per attività interne marginali presenta esigenze diverse da un sistema che intervenga stabilmente nella produzione di elaborati, nell’erogazione del servizio o in processi che incidono direttamente sugli utenti.
Quando l’impiego sia rilevante rispetto alla prestazione contrattuale, possono assumere rilievo la possibilità di identificare i sistemi utilizzati, la conservazione delle informazioni necessarie a ricostruirne l'impiego, la supervisione umana, la gestione dei dati, la sicurezza delle informazioni e le modalità attraverso le quali vengono controllati gli output prima che questi confluiscano nella prestazione resa all’Amministrazione.
Un ulteriore problema riguarda le modifiche intervenute durante l’esecuzione. I sistemi di IA, soprattutto quando forniti come servizi cloud, possono essere aggiornati nel corso del rapporto. Può cambiare il modello sottostante, possono essere introdotte nuove funzionalità o può essere sostituito il fornitore tecnologico. Se il sistema costituisce una componente significativa delle modalità con cui viene resa la prestazione, diventa necessario stabilire quando tali variazioni debbano essere comunicate alla stazione appaltante e quando richiedano una nuova verifica della conformità alle condizioni contrattuali.
Non si tratta di sottoporre ogni aggiornamento tecnologico ad autorizzazione preventiva. Il punto è piuttosto evitare che la dichiarazione resa all’inizio della procedura descriva un assetto tecnologico che, durante l’esecuzione, venga modificato in elementi rilevanti senza che l’Amministrazione disponga delle informazioni necessarie per esercitare i propri controlli.
5. Requisito dichiarativo e governance dell’IA nel contratto pubblico
Le nuove previsioni ANAC segnano un passaggio dalla semplice possibilità di utilizzare strumenti di IA alla necessità di governarne l’impiego all’interno del rapporto contrattuale.
Per le imprese, ciò comporta anzitutto la necessità di conoscere quali sistemi vengano effettivamente utilizzati nella preparazione delle offerte. L’impiego diffuso di strumenti generativi da parte dei singoli dipendenti o collaboratori può rendere difficile formulare una dichiarazione attendibile se l’organizzazione non dispone di regole interne che individuino gli strumenti autorizzati e le relative condizioni di utilizzo.
La questione riguarda quindi anche il fenomeno della cosiddetta shadow AI: l’utilizzo individuale di applicazioni non censite dall’organizzazione può avere conseguenze non soltanto sotto il profilo della protezione dei dati, della sicurezza o della tutela delle informazioni riservate, ma anche rispetto alla correttezza delle dichiarazioni rese in una procedura di affidamento.
Per la stazione appaltante il problema si colloca sul versante complementare. Acquisire l’informazione sull’impiego dell’IA è utile soltanto se l’Amministrazione è in grado di valutarla rispetto alla prestazione affidata. Ciò non richiede necessariamente competenze specialistiche interne per ogni tecnologia, ma richiede almeno la capacità di individuare i casi nei quali l’impiego dell’IA assume rilevanza contrattuale e di definire controlli proporzionati.
La legge n. 132/2025 offre, peraltro, un riferimento anche per l’utilizzo dell’IA da parte della stessa Amministrazione. L’art. 14, commi 1-3, stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare l’IA per aumentare efficienza e qualità dei servizi assicurandone conoscibilità e tracciabilità, che l’IA deve svolgere una funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale e che la responsabilità della decisione resta alla persona. La disposizione impone inoltre l’adozione di misure tecniche, organizzative e formative per un utilizzo responsabile.
Si determina così una relazione tra due distinti livelli di governance. Da un lato l’Amministrazione deve disciplinare l’IA che utilizza direttamente nei propri procedimenti; dall’altro deve essere in grado di governare, attraverso gli strumenti del contratto, l’IA utilizzata dall’operatore al quale affida un servizio.
6. Conseguenze operative
Le delibere ANAC non sembrano quindi introdurre un autonomo regime generale di autorizzazione dell’IA negli appalti pubblici. Rendono però il suo utilizzo formalmente rilevante nella procedura di gara e creano un collegamento tra quanto dichiarato dal concorrente, la normativa applicabile e le modalità di esecuzione della prestazione.
Per gli operatori economici diventa opportuno che la preparazione delle gare sia coordinata con le funzioni aziendali che governano i sistemi di IA, la protezione dei dati, la sicurezza informatica e la compliance. Una dichiarazione sull’utilizzo dell’IA difficilmente può essere compilata in modo affidabile dalla sola funzione gare se non esiste, a monte, una conoscenza degli strumenti utilizzati dall’organizzazione.
Per le stazioni appaltanti la fase successiva consiste invece nel determinare, in relazione all’oggetto e al rischio del singolo affidamento, quali dichiarazioni debbano tradursi in obblighi contrattuali e quali evidenze siano necessarie durante l’esecuzione. Particolare attenzione richiederanno i contratti nei quali i sistemi di IA incidano direttamente sulla prestazione, trattino dati personali o informazioni riservate oppure producano risultati destinati a essere utilizzati dall’Amministrazione.
Il passaggio introdotto dai Bandi-tipo è quindi soprattutto organizzativo. L’utilizzo dell’IA non rimane estraneo alla relazione tra amministrazione e appaltatore: viene dichiarato, può entrare nell’offerta e può accompagnare l’esecuzione. La conseguenza è che la relativa compliance deve poter essere ricostruita e, nei casi rilevanti, verificata durante l’intero rapporto contrattuale.
Fonti e riferimenti
• ANAC – Delibera n. 148 del 1° aprile 2026 e aggiornamento del Bando-tipo n. 1/2023
• Gazzetta Ufficiale – Delibera ANAC n. 148/2026, comunicato pubblicato il 15 maggio 2026
• Gazzetta Ufficiale – Delibera ANAC n. 153/2026, comunicato pubblicato il 15 maggio 2026
• EUR-Lex – Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), testo vigente
• EUR-Lex – Regolamento (UE) 2026/1744 di modifica dell’AI Act