Il Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. Decreto Omnibus) è intervenuto sulla disciplina fiscale dei familiari, modificando nuovamente il comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR, già oggetto di revisione ad opera del D.Lgs. n. 192/2025.
L’art. 1 del D.Lgs. n. 192/2025 aveva modificato la disciplina degli “altri familiari” di cui all’art. 433 c.c., prevedendo, ai fini della loro rilevanza fiscale, il requisito della convivenza oppure della corresponsione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
La questione assumeva particolare rilevanza per i piani di welfare aziendale. L’introduzione del requisito della convivenza, infatti, avrebbe potuto incidere sulla fruizione delle agevolazioni relative a prestazioni di welfare riconosciute in favore di “altri familiari” non conviventi, con possibili effetti problematici anche rispetto a piani già predisposti o utilizzati.
Per superare tali criticità, il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 è intervenuto sul comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR, modificando il criterio di individuazione dei familiari rilevanti ai fini delle disposizioni fiscali che rinviano all’art. 12.
In particolare, il decreto elimina, nel primo periodo del comma 4-ter, il riferimento generale al requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari, circoscrivendo tale requisito specifico alle sole disposizioni fiscali che richiedono espressamente la condizione di “familiare fiscalmente a carico”.
Il comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 148/2026 stabilisce, infine, che le modifiche apportate al comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025. La decorrenza prevista consente, quindi, di tutelare i piani di welfare già predisposti e di assicurare la continuità dei benefici fiscali per i soggetti che ne usufruivano al 31 dicembre 2024, superando così gli effetti restrittivi della disciplina introdotta alla fine del 2025.